Il 10 ottobre 2025 entrerà in vigore la Legge 23 settembre 2025 n. 132, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza Artificiale”, che introduce nell’ordinamento giuridico italiano un primo quadro normativo interno sull’Intelligenza Artificiale (IA), andando a delineare i principi cardine in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di Intelligenza Artificiale.
In particolare, la legge italiana si affianca al Regolamento (UE) 2024/1689 (noto come AI Act), alla luce del quale devono essere interpretate e applicate le disposizioni nazionali, rappresentando un passaggio fondamentale per chiunque utilizzi o sviluppi soluzioni basate su sistemi di IA.
La normativa in parola si prefigge lo scopo di promuovere “un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale” e “garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale” (Art. 1).
Le principali novità introdotte dalla Legge 132/2025 riguardano le applicazioni dei sistemi di IA nel settore sanitario, nel lavoro, nella Pubblica Amministrazione, nella Giustizia, nelle professioni intellettuali e nella cybersicurezza, nonché la tutela degli utenti e del diritto d’autore, con modifiche anche al Codice Civile, al Codice di Procedura Civile e al Codice Penale e l’introduzione di una nuova fattispecie di reato.
Per ciò che concerne, in particolar modo, il mondo del lavoro, viene espressamente previsto che “l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali”, prescrivendosi altresì che “l’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni” (Art. 11).
Viene specificamente disciplinato, inoltre, l’utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale nell’ambito delle professioni intellettuali, prevedendo che tale utilizzo deve essere “finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera”. Inoltre, “per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo” (Art. 13). Come si vede, il legislatore si è preoccupato di stabilire il principio della prevalenza del lavoro intellettuale (umano) che deve caratterizzare le professioni intellettuali, relegando i sistemi di Intelligenza Artificiale al ruolo di mero supporto alle attività del professionista, il quale è altresì tenuto a fornire adeguata informazione ai propri clienti relativamente all’impiego dei sistemi di IA.
Sulla stessa lunghezza d’onda paiono porsi anche le disposizioni volte a rafforzare la tutela del diritto d’autore, che, se da un lato aprono alla possibilità che le opere dell’ingegno siano create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, dall’altro lato precisano che tali opere debbano pur sempre essere il “risultato del lavoro intellettuale dell’autore” (Art. 25).
Con riguardo al mondo del diritto e della Giustizia, poi, viene introdotto il principio per cui “nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti” (Art. 15). Inoltre, viene modificato l’art. 9 del Codice di Procedura Civile introducendo la competenza esclusiva del Tribunale “per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale” (Art. 17 L. 132/2025).
Per quanto concerne il diritto penale, dipoi, vengono introdotte nuove aggravanti qualora il fatto sia commesso tramite sistemi di IA e viene prevista una nuova fattispecie di reato: viene aggiunto al Codice Penale l’Art. 612-quater (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale), che prevede che “chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate”. Si tratta, in sostanza, di una norma introdotta con l’intento di contrastare il fenomeno del c.d. deepfake.
Da ultimo, vengono previste deleghe al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689.
La Legge 132/2025 getta dunque le basi per la regolamentazione dei sistemi e modelli di Intelligenza Artificiale, che avranno un sempre maggior peso e impatto sulla vita dei cittadini e sulla realtà economica del Paese.
Alla luce di questo nuovo scenario, lo Studio Legale dell’Avv. Michael Costantini offre supporto e assistenza legale su tutte le implicazioni normative legate all’IA, tra cui:
Pareri e consulenze sull’uso di sistemi di IA in azienda o nello Studio professionale;
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Contrattualistica relativa a soluzioni di IA;
Tutela della proprietà intellettuale e del diritto d’autore su opere AI-assisted.
Avv. Michael Costantini
