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27 Febbraio 2026

Telecamere di videosorveglianza in condominio. È possibile installarle anche senza il consenso degli altri condomini?

Quello della possibile installazione di sistemi di videosorveglianza in condominio è un tema molto delicato, che vede coinvolti – da un lato – il diritto alla sicurezza e – dall’altro lato – il diritto alla privacy e riservatezza.

Negli ultimi tempi, invero, è sempre più avvertita l’esigenza di sicurezza da parte dei cittadini, che si raffronta – al tempo stesso – con l’altrettanto sentita esigenza di tutelare adeguatamente la propria privacy. E ciò vale, ancor di più, in contesti come quelli condominiali, ove spesso i rapporti tra condomini sono tutt’altro che idilliaci.

A tal riguardo, si rammenta che l’art. 1122-ter c.c. prevede che “le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136”, ovverosia è necessaria l’approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Anche in questo caso, peraltro, è comunque necessario rispettare le regole in materia di privacy dettate dal c.d. GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003).

Come regola generale, pertanto, il singolo condomino non può unilateralmente installare un impianto di videosorveglianza che riprenda parti comuni dell’edificio.

Discorso diverso deve farsi, tuttavia, per quanto riguarda l’installazione di telecamere che riprendano unicamente parti di proprietà privata esclusiva del singolo condomino.

Sul punto si è di recente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 2181/2026, ha confermato quanto già statuito dal Tribunale di Messina e dalla Corte d’Appello di Messina in ordine alla legittimità dell’installazione di telecamere che inquadrino esclusivamente l’accesso all’abitazione del condomino, senza riprendere le porte di ingresso agli altri appartamenti o altre parti comuni dell’edificio.

In particolare, nel caso di specie era stato dimostrato che le telecamere – installate dal singolo condomino senza l’approvazione dell’assemblea condominiale – fossero fisse e non mobili, il raggio di ripresa riprendeva unicamente gli ingressi dell’abitazione del soggetto che aveva installato le telecamere, il sistema di videosorveglianza soddisfaceva tutti i requisiti indicati dal Garante della Privacy (liceità, proporzionalità e necessità) ed era finalizzato a soddisfare le esigenze di sicurezza.

Su tali presupposti, dunque, è stato ritenuto che non sussistesse alcuna violazione della riservatezza né illiceità del trattamento dei dati personali attraverso l’installazione di detto sistema di videosorveglianza.

In alcuni casi, pertanto, è possibile procedere in autonomia all’installazione di telecamere di sicurezza, anche in condominio.

La materia, tuttavia, è piuttosto articolata e – per evitare di incorrere in violazioni della normativa di settore e, quindi, di essere sottoposti a sanzioni di natura amministrativa o finanche penale – è sempre bene rivolgersi preventivamente ad un professionista per ottenere una consulenza volta a valutare la liceità della condotta che si vuole porre in essere.

Avv. Michael Costantini

Videosorveglianza condominio
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