A partire dal mese di febbraio 2024 vi è il via libera all’utilizzo anche per i vini I.G.T. della c.d. fascetta dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sinora appannaggio dei vini D.O.C.G. e D.O.C.
È quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 19 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2024 ed entrato in vigore il 4 febbraio 2024, che è andato a modificare il decreto 27 febbraio 2020 recante “Caratteristiche, diciture, modalità per la fabbricazione, l’uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, nonché caratteristiche e modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi”.
Se, infatti, come accennato, prima dell’entrata in vigore del decreto in commento gli unici vini che potevano “fregiarsi” del contrassegno dello Stato erano, rispettivamente, i vini D.O.C.G. – per i quali l’utilizzo del contrassegno era ed è obbligatorio – ed i vini D.O.C. – per i quali, invece, tale utilizzo era ed è facoltativo – ora anche i vini I.G.T. potranno avere la loro “fascetta”.
A ben vedere, peraltro, non si tratta esattamente della stessa fascetta utilizzata per le D.O.C.G. (e le D.O.C.), ma il contrassegno in questione è frutto dell’attuazione di quel “sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo” previsto dall’art. 48, comma 8, della Legge 238/2016 (c.d. Testo Unico del Vino).
Da un lato, infatti, il comma 6 del medesimo art. 48 L. 238/2016 prevede che “i vini a DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia […] muniti, a cura delle imprese imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, applicato in modo da impedirne il riutilizzo […] fornito di un’indicazione di serie e di un numero di identificazione”. Dall’altro lato, il comma 7 dell’art. 48 prevede invece per i vini D.O.C. la possibilità di utilizzare, in alternativa al contrassegno di Stato, il lotto attribuito alla partita certificata dall’impresa imbottigliatrice. Il comma 8, infine, prevede che i consorzi di tutela “possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT […] che, attraverso l’apposizione in chiaro, su ogni contenitore, di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici equivalenti, renda possibile l’identificazione univoca di ciascun contenitore immesso sul mercato”.
Ebbene, ecco che il decreto ministeriale del 19 dicembre 2023, andando a modificare il precedente decreto del 27 febbraio 2020, ha affidato la gestione di tale sistema di controllo e tracciabilità alternativo all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, prevedendo che i contrassegni utilizzati per il ridetto sistema alternativo, oltre al codice alfanumerico non seriale, debbano recare il codice bidimensionale per la lettura automatizzata (il c.d. QR Code) e debbano avere il formato, le dimensioni e gli elementi indicati nell’allegato 4 del medesimo decreto.
Pur trattandosi, quindi, di una fascetta diversa rispetto a quella prevista per i vini D.O.C.G. – e dovendo altresì rimarcare che trattasi, ad ogni modo, di una scelta facoltativa – da più parti, nel settore vitivinicolo, è emersa preoccupazione per la confusione che potrebbe andare ad ingenerarsi nei consumatori.
D’altro canto, da altre parti si è subito ribattuto che la scelta effettuata va nell’ottica dell’accordare prevalenza all’esigenza di tracciabilità e garanzia di anticontraffazione.
Non ci resta che attendere di vedere, dunque, quali saranno le scelte dei produttori di I.G.T. e come tali scelte potranno impattare su quelle dei consumatori.
Avv. Michael Costantini
